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Regime dei minimi per partite IVA: le novitàChi nel 2014 ha applicato il regime dei minimi può continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o al compimento del trentacinquesimo anno di età, restando così soggetti all’imposta sostitutiva del 5%. Accedono invece naturalmente al nuovo regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% coloro che erano ordinari nel 2014 e che soddisfano i nuovi requisiti: ricavi compresi tra 15mila e 40mila euro (si tiene conto di tutte le attività svolte). Tra questi, anche chi aveva sostenuto costi per il personale non superiori a 5mila euro.

Il nuovo regime agevolato, rivolto ai professionisti, autonomi, piccoli imprenditori e alle partite IVA rappresenta un regime naturale. Ciò sta a significare che tutti coloro che sono già in attività e che soddisfano i requisiti di accesso migreranno automaticamente in tale regime dal 2015. Resta comunque fatta salva la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Il regime dei minimi continuerà a sopravvivere per tutti coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni o che non hanno compiuto ancora 35 anni di età.

La Legge di stabilità infatti stabilisce la facoltà – e non quindi l’obbligo – di continuare ad applicare le vecchie regole, beneficiando dell’imposta sostitutiva del 5%. Si pensi, per esempio, a un imprenditore che ha iniziato l’attività nel 2014. Questi potrà continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2018. Dall’anno successivo, anche se non espressamente chiarito nella norma, transiterà nel nuovo regime forfettario (che non ha più il limite di 5 anni).

Ai soggetti già in attività è offerta un’ulteriore alternativa: minimi e neo attività operativi da meno di 3 anni possono transitare al nuovo regime fruendo di una riduzione forfettaria del reddito. È infatti previsto che per i primi 3 anni di attività il reddito su cui calcolare la sostituiva del 15% sia forfettariamente ridotto di un terzo, e questo al fine di stimolare e agevolare il lavoro autonomo. Prendiamo sempre il caso di un minimo che abbia iniziato la propria attività nel 2014. Egli potrà restare nel vecchio regime dei minimi fino al 2018. In alternativa, potrebbe transitare fin dal 2015 nel nuovo regime e calcolare il proprio reddito, fino a compimento del triennio agevolato, con la riduzione forfettaria.

Va comunque osservato che, nel computo del triennio agevolato, vanno considerati anche gli anni antecedenti l’ingresso nel nuovo regime. Pertanto, nel caso prospettato, la riduzione forfettaria del reddito potrà essere sfruttata sul 2015 e sul 2016. Dal 2017 (quarto anno di attività) continuerà ad applicare il nuovo regime, ma senza beneficiare della riduzione del reddito.

Al nuovo regime potranno accedere anche coloro che nel 2014 non applicavano alcun regime agevolato/semplificato se soddisfano i requisiti stabiliti. Tra questi, sicuramente innovativo è il fatto che è tollerato il sostenimento di costi del lavoro. È infatti previsto che possono accedere al nuovo regime dal 2015 anche coloro che nel 2014 avevano sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione, complessivamente non superiori a 5mila euro.

L’accesso resta impregiudicato anche nel caso di effettuazione di cessioni all’esportazione.

Bisogna poi verificare il costo lordo dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2014: non deve superare 20mila euro, senza considerare nel calcolo eventuali immobili.

Restano in ogni caso fuori coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, che partecipano in soggetti trasparenti e i non residenti.

titolo: Regime dei minimi per partite IVA: le novità
autore/curatore: Redazione
fonte: LLPT
data di pubblicazione: 23/10/2014
tags: iva, regime minimi, legge stabilità

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